Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 14/05/1981 n. 219

Art. 54 - Controlli.

• Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

• Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni.

• Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

• Nei comuni e nelle provincie soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Art. 55 - Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto.

• Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche se non sono obbligati all'adozione di uno dei piani di cui al predetto art. 28. Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Art. 56 - Autorizzazione ai lavori.

• Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere a)e b), della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

• La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

• Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

• L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

• Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1°giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

• Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

• Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purchè la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30%.

• Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457.

• Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa legge 5 agosto 1978 n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente art. 8.

• Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente art. 28.

Art. 57 - Intese Stato-Regioni.

• Ai fini dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, qualora la Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 36.

Art. 58 - Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale.

• I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1°marzo 1975 n. 44, e 28 dicembre 1977 n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978 n. 509.

Art. 59 - Procedure di aggiudicazione dei lavori.

• Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicità prescritte dall'art. 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonchè dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.

• Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collau- do è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione. Capo II Disposizioni organizzative.

Art. 60 - Comuni e comunità montane.

• Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

• I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per l'esame degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.

• Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola volta il riesame del provvedimento.

• Le maggiori spese derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981 n. 153.

• Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonchè di coordinare l'attività svolta dagli enti locali subregionali in materia.

• Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, di persona]e incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni.

• Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unità sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.

• I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.

• Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente art. 7 ed alla lettera f) del precedente art. 8 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, provincie e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.

Art. 61 - Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate.

• Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduziòne di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

• Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

• Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973 n. 804.

Art. 62 - Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

• Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovrà essere tratto.

• Alle suddette coperture di vacanze si provvede -indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta -a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti.

• Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate -per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque -sarà valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.

Art. 63 - Segreteria del CIPE.

• Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della program- mazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

• Per le medesime esigenze il limite di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto- legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità. Capo III Disposizioni varie.

Art. 64 - Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL.

• Il 50% dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 19811983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153 -modificato dall'art. 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25 -e dell'art. 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978 n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonchè per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981 n. 128.

Art. 65 - Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico.

• Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1°giugno 1939 n. 1089, nonchè degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

• Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1°giugno 1939 n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

 

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